La compravendita
In fase di compravendita di un terreno agricolo, mentre chi acquista è soggetto al pagamento di una serie di imposte, ipotecarie, catastali e di registro,
chi vende, non ha invece alcun obbligo di pagamento.
Esistono tuttavia dei casi in cui, anche la plusvalenza, ovvero il guadagno ottenuto dall'incremento del prezzo del terreno fra la vendita attuale e l'acquisto
iniziale, è soggetta a tassazione. In particolare, l'imposta riguarda chi vende terreni agricoli acquistati da meno di cinque anni, purchè non siano stati acquisiti
tramite successione, o terreni edificabili. Nel primo caso, in particolare, la tassazione è giustificata in quanto l'attività di rivendita è considerata a fine
esclusivamente speculativo. L'aliquota minima è del 23% ragion per cui, qualora vi sia una plusvalenza, è preferibile chiedere al notaio che stipula l'atto di vendita,
l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 20%.

Per quanto riguarda i terreni edificabili, invece, la plusvalenza è sempre tassata e l'imposta prevista è spesso molto alta, dato l'elevato incremento di valore
che subisce il terreno passando da agricolo a edificabile.
In questo caso la plusvalenza corrisponde alla differenza fra il prezzo di vendita e il costo fiscale
del terreno, laddove quest'ultimo equivale al prezzo di acquisto, nel caso in cui vi sia stata una compravendita, o al valore dichiarato negli atti di successione o
donazione.
Il valore del terreno, tuttavia, puಠessere rivalutato in due casi: in seguito ad una perizia giurata, con pagamento dell'imposta sostitutiva del 4%, o
per adeguamento alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. In quest'ultimo caso l'obiettivo è salvaguardare il venditore dagli effetti dell'inflazione,
laddove la tassazione rischierebbe di colpire un guadagno esclusivamente teorico. Infine, secondo quanto dichiarato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n.81
del 6 novembre 2002, la rivalutazione ISTAT puಠessere applicata anche ai terreni acquisiti tramite successione o donazione.